Capo I
Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 1 nov 2022
1. Il presente decreto si applica agli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane e alle ultime società controllanti italiane. In coerenza con le disposizioni IVASS in materia di governo societario, attuative dell'articolo 30 del Codice, se tali società sono a loro volta controllate da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro dell'Unione europea, le disposizioni in argomento si applicano nell'ipotesi in cui l'IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell'articolo 220-bis, comma 3, del Codice e delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.
2. Ai titolari delle funzioni fondamentali e a coloro che svolgono funzioni fondamentali il presente decreto si applica secondo quanto previsto dall'.
3. Le disposizioni del presente decreto, di cui agli , si applicano altresì, ai sensi dell', comma 4, del Codice, al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria di impresa italiana istituita presso altro Stato membro dell'Unione europea, nonché al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria ubicata in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, ai sensi dell', comma 4, del Codice.
Storico versioni
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