Art. 7
Esami finali
In vigore dal 21 ott 2021
1. Le selezioni interne si concludono con l'esame finale del corso di formazione professionale, consistente nella risoluzione di 30 quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie del corso di formazione.
2. La prova, della durata di 40 minuti, è valutata in centesimi.
La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100 (cento/centesimi). L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi).
3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvo i casi di assenza per malattia, oppure per maternità o altro legittimo impedimento, sono considerati rinunciatari.
Storico versioni
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