Art. 3

Commissione esaminatrice

In vigore dal 21 ott 2021
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. È composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente con qualifica non inferiore a dirigente superiore del Corpo nazionale e da tre componenti esperti nelle materie oggetto delle specialità con qualifica non inferiore a ispettore. La medesima commissione può attendere ad una o più delle procedure di cui all', commi 1 e 2. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. 3. Con il decreto di cui al comma 1, per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, sono nominati i relativi supplenti. 4. La commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione. Il presidente ha il compito di coordinare i lavori delle sottocommissioni e non è tenuto a partecipare agli stessi.
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