Art. 4

Anzianità di servizio e titoli valutabili

In vigore dal 21 ott 2021
1. La commissione esaminatrice valuta l'anzianità di effettivo servizio, nonché i seguenti titoli: titoli di servizio, corsi di formazione e aggiornamento professionale, certificazioni ed abilitazioni, titoli di studio, in base alle categorie e ai punteggi indicati ai commi da 2 a 11. I titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata l'ultima delle carenze di organico relative ai posti messi a concorso, devono risultare, ad eccezione dei titoli di studio di cui al comma 9, da atti formali dell'amministrazione e devono essere dichiarati dal candidato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda di partecipazione alle selezioni interne. 2. Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,75 punti mentre ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza sono attribuiti 1,50 punti. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile provenienti dal ruolo dei vigili del fuoco AIB è valutata anche l'anzianità di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza, applicando il criterio indicato al precedente periodo del presente comma. 3. I titoli di servizio ammessi a valutazione e i relativi punteggi sono calcolati in base all'effettivo svolgimento della funzione, così come riportato nei fogli di servizio o in altri atti ufficiali dell'amministrazione, secondo quanto di seguito indicato per ciascuna specialità: a) per le specialità aeronaviganti sono valutati i seguenti titoli: 1) funzioni operative e tecnico-logistiche svolte nell'ambito dei reparti volo, per ciascun anno: +-----------------------------------------------+ |1.1) ruolo dei piloti di aeromobile: | +---------------------------------+-------------+ |1.1.1 responsabile operativo | 0,24 punti; | +---------------------------------+-------------+ |1.1.2 addetto sicurezza volo | 0,18 punti; | +---------------------------------+-------------+ |1.1.3 addetto al magazzino | | |operativo | 0,12 punti; | +---------------------------------+-------------+ |1.2) ruolo degli specialisti di aeromobile: | +---------------------------------+-------------+ |1.2.1 responsabile della | | |manutenzione | 0,24 punti; | +---------------------------------+-------------+ |1.2.2 responsabile dell'ufficio | | |controllo aeronavigabilità | 0,24 punti; | +---------------------------------+-------------+ |1.2.3 addetto alla qualità | 0,18 punti; | +---------------------------------+-------------+ |1.2.4 addetto al magazzino | | |aeronautico | 0,12 punti; | +---------------------------------+-------------+ |1.3) ruolo degli elisoccorritori: | +---------------------------------+-------------+ |1.3.1 responsabile operativo | | |dell'elisoccorso (ROE) | 0,24 punti; | +---------------------------------+-------------+ |1.3.2 responsabile attrezzature | | |di soccorso (RAS) | 0,12 punti; | +---------------------------------+-------------+ 2) istruttore o formatore nell'ambito della specialità di appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attività formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione; b) per la specialità nautiche sono valutati i seguenti titoli: 1) responsabile dell'organizzazione tecnico-logistica del nucleo nautico: 0,84 punti per ogni anno di incarico, conferito con atto formale; 2) istruttore o formatore nell'ambito della specialità di appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attività formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione; c) per la specialità dei sommozzatori sono valutati i seguenti titoli: 1) direttore d'immersione di una squadra di intervento: 0,1 punti per ciascun intervento di soccorso risultante da rapporto di intervento; 2) istruttore o formatore nell'ambito della specialità di appartenenza riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: 0,004 punti per ciascuna ora di attività formativa svolta nell'ambito di corsi organizzati ed autorizzati dall'amministrazione. 4. I punteggi dei titoli di cui al comma 3 sono cumulabili nell'ambito di ciascuna specialità fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4,00 punti. 5. I corsi di formazione e aggiornamento professionale ammessi a valutazione sono: a) corsi di formazione e aggiornamento professionale, autorizzati dall'amministrazione, frequentati con profitto. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore; b) corsi frequentati con profitto per il conseguimento di certificazioni o brevetti riconosciuti dall'amministrazione equipollenti a propri corsi, secondo la specifica disciplina stabilita dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento. Il punteggio è attribuito in funzione della durata stabilita dall'amministrazione per il corrispondente corso interno. 6. Il punteggio da attribuire ai titoli di cui al comma 5, per corsi attinenti alla specialità, è in funzione della durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore. Il punteggio da attribuire ai titoli di cui al comma 5, per corsi non attinenti alla specialità, è in funzione della durata del corso ed è pari a 0,10 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 1,50 punti. I punteggi attribuiti ai titoli di cui ai precedenti periodi del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo pari a 4,00 punti. Per il personale appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile provenienti dal ruolo dei vigili del fuoco AIB sono valutabili, con i criteri di cui ai precedenti periodi del presente comma, oltre ai corsi di formazione e aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, anche quelli autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purchè in materie attinenti all'attività istituzionale della qualifica a concorso. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore. Nel caso in cui la durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di 36 ore, si procede ad arrotondamento per difetto. Sono esclusi dalla valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità e delle relative certificazioni e abilitazioni di cui al comma 7. 7. Le certificazioni e abilitazioni, rilasciate dall'amministrazione ed in corso di validità, ammesse a valutazione sono quelle di seguito indicate per ciascuna specialità con i relativi punteggi: a) per le specialità aeronaviganti sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni: +-----------------------------------------------+ |1) ruolo dei piloti diaeromobile: | +---------------------------------+-------------+ |1.1 capo equipaggio (CE) | 1,00 punti; | +---------------------------------+-------------+ |1.2 volo strumentale (IR) | 0,50 punti; | +---------------------------------+-------------+ |1.3 istruttore di volo | | |professionale (TRI) | 1,00 punti; | +---------------------------------+-------------+ |1.4 istruttore di volo | | |strumentale (IRI) | 0,50 punti; | +---------------------------------+-------------+ |1.5 istruttore su simulatore di | | |volo (SFI) | 0,50 punti; | +---------------------------------+-------------+ |1.6 pilota collaudatore di | | |produzione (CPP) | 1,00 punti; | +---------------------------------+-------------+ |2) ruolo degli specialisti di aeromobile: | +---------------------------------+-------------+ |2.1 operatore controllore Cat. | | |B1/B2 (Certifying Staff Cat. | | |B1/B2) | 1,00 punti; | +---------------------------------+-------------+ |2.2 operatore controllore Cat. C | | |(Certifying Staff Cat. C) | 0,50 punti; | +---------------------------------+-------------+ |2.3 istruttore tecnici di bordo | | |(TBI) | 0,50 punti; | +---------------------------------+-------------+ |2.4 istruttore di manutenzione | | |professionale (TMI) | 1,00 punti; | +---------------------------------+-------------+ |2.5 specialista collaudatore di | | |produzione (CPT) | 1,00 punti; | +---------------------------------+-------------+ |3) ruolo degli elisoccorritori: | +---------------------------------+-------------+ |3.1 istruttore elisoccorritore | | |sul Tipo (ELI) | 2,00 punti; | +---------------------------------+-------------+ b) per le specialità nautiche sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni: +---------------------+-------------+ |1) ruolo dei nautici di coperta: | +---------------------+-------------+ |1.1 comandante | | |costiero per unità | | |navali | 1,50 punti; | +---------------------+-------------+ |1.2 istruttore | | |nautico | 1,50 punti; | +---------------------+-------------+ |2) ruolo dei nautici di macchina | +---------------------+-------------+ |2.1 direttore di | | |macchina | 1,50 punti; | +---------------------+-------------+ |2.2 istruttore | | |nautico | 1,50 punti; | +---------------------+-------------+ c) per la specialità dei sommozzatori sono valutate le seguenti certificazioni e abilitazioni: +-------------------------+-------------+ |1.1 istruttore | | |sommozzatore | 1,50 punti.| +-------------------------+-------------+ 8. I punteggi delle certificazioni e abilitazioni di cui al comma 7 sono cumulabili, fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 3,00 punti. 9. Sono ammessi a valutazione i titoli di studio di seguito indicati: a) diploma di qualifica professionale, conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale: 0,75 punti; b) diploma professionale, conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale: 1,00 punti; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti; d) laurea universitaria: 1,75 punti; e) laurea magistrale: 2,00 punti. 10. I titoli di studio ammessi a valutazione di cui al comma 9 sono rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie pubbliche o private paritarie, nonché dalle Regioni per quanto riguarda i titoli di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b). Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero, se legalmente riconosciuti. Per la corrispondenza dei diplomi liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano rispettivamente la tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e le tabelle di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e di cui all'allegato C al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Per gli indirizzi dei diplomi di laurea e relative equiparazioni si applicano i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e relative tabelle. I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato nell'ambito del medesimo percorso di istruzione, fino a un massimo di 3,00 punti. 11. Per i punteggi dei titoli del presente articolo attribuiti su base annuale, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2021-08-23;137#art-4

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