Art. 6
Corsi di formazione professionale
In vigore dal 21 ott 2021
1. Il corso di formazione professionale, per ciascuna specialità, ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge presso le sedi individuate dal Direttore centrale per la formazione.
2. Il programma didattico e le materie dei corsi sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione prima dell'inizio dei corsi stessi e può prevedere moduli comuni per le diverse specialità.
3. Per i criteri di dimissione e espulsione dei candidati dai corsi di formazione si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Storico versioni
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