Art. 10

Norme finali

In vigore dal 21 ott 2021
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 agosto 2021 Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, registrazione n. 2730
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2021-08-23;137#art-10

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