Art. 2
Requisiti di partecipazione
In vigore dal 21 ott 2021
1. Le selezioni interne di cui all', comma 1, sono riservate al personale del Corpo nazionale che riveste la qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata l'ultima delle carenze di organico nei rispettivi ruoli. Non è ammesso alle selezioni il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Le selezioni interne di cui all', comma 2, sono riservate al personale del Corpo nazionale che riveste la qualifica di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata l'ultima delle carenze di organico nei rispettivi ruoli.
Non è ammesso alle selezioni il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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