Titolo IX
Art. 41
Disposizioni finali
In vigore dal 25 mar 2021
1. Il presente decreto si applica a CDP S.p.A. limitatamente all'attività inerente gli interventi a valere sul Patrimonio Destinato.
2. CDP S.p.A. gestisce il Patrimonio Destinato anche sulla base di eventuali atti di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il rispetto delle previsioni del decreto-legge, come attuate dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato, costituisce un parametro prioritario ai fini della valutazione dell'obbligo di diligenza professionale di cui all', comma 12, del decreto-legge.
4. Per la durata e per gli effetti di cui all', comma 14, del decreto-legge si fa riferimento all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, della deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. di cui all', comma 3, del decreto-legge.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 febbraio 2021
Il Ministro: Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 166
Storico versioni
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