Titolo VIII

Art. 40

Monitoraggio

In vigore dal 25 mar 2021
1. Per ciascuno degli interventi effettuati dal Patrimonio Destinato ai sensi dell', comma 1, lettera d), devono essere pubblicate su un sito web dedicato agli aiuti di Stato, ovvero sull'IT Tool della Commissione europea, entro dodici mesi dalla loro realizzazione, le seguenti informazioni: a) denominazione dell'impresa beneficiaria; b) identificativo dell'impresa beneficiaria; c) regione in cui è ubicata l'impresa beneficiaria, a livello NUTS II; d) settore di attività a livello di gruppo NACE; e) elemento di aiuto, espresso come importo intero; f) strumento di aiuto; g) data di concessione; h) obiettivo dell'aiuto; i) autorità che concede l'aiuto; l) numero di riferimento della misura di aiuto. 2. Fanno capo a CDP S.p.A. gli obblighi previsti dalla disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 3. Ai fini del rispetto degli obblighi informativi previsti dal Quadro Temporaneo, CDP S.p.A.: a) invia al Registro nazionale degli aiuti di Stato per la pubblicazione le informazioni pertinenti relative a ciascun intervento effettuato ai sensi del Titolo II; b) conserva per dieci anni, a partire dalla data di erogazione dell'intervento, le informazioni atte a stabilire che i requisiti per la concessione della misura di aiuto- finanziamento siano state rispettate; le informazioni sono fornite al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione europea a richiesta degli stessi. 4. Fintanto che gli interventi effettuati dal Patrimonio Destinato ai sensi dell', comma 1, lettere a), b) e c), non siano stati interamente rimborsati, le imprese beneficiarie pubblicano sul proprio sito Internet le informazioni circa l'impiego dell'aiuto ricevuto entro dodici mesi dalla data della sua concessione e, successivamente, ogni dodici mesi. Le imprese beneficiarie devono, in particolare, illustrare in che modo l'aiuto ricevuto sia stato impiegato per attività in linea con gli obiettivi UE e gli obblighi nazionali legati alla trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. 5. Nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato ai sensi dell', comma 1, lettere a), b) e c), in società con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi è già una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo, l'obbligo di conservazione di cui al comma 3 si applica soltanto per un periodo di tre anni. 6. CDP S.p.A. predispone con riferimento agli interventi di cui all', comma 1, lettere a), b) c) e d), una relazione annuale alla Commissione europea, secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004. La relazione è contestualmente trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze. 7. CDP S.p.A. trasmette alle Camere entro il 30 settembre 2021 una relazione relativa agli interventi effettuati ai sensi del Titolo II, anche con riferimento alle procedure di verifica dei requisiti e criteri di accesso. La relazione è contestualmente trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.
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Monitoraggio (Art. 40 Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalita' degli investimenti del Patrimonio Destinato.) — Testo vigente | Portale Normativo