Titolo VIII
Art. 39
Cumulo
In vigore dal 25 mar 2021
1. Gli interventi di cui all', comma 1, lettere a), b), c) e d), possono essere cumulati con altre misure di aiuto approvate dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dalle specifiche sezioni del Quadro Temporaneo e tenuto conto della nozione europea di one economic unity.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere cumulati con gli aiuti concessi ai sensi dei regolamenti de minimis n. 1407/2013 e n. 1408/2013, n. 717/2014 e n. 360/2012, ovvero dai regolamenti di esenzione per categoria n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
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