Titolo VI
Art. 36
Operazioni di provvista del Patrimonio Destinato
In vigore dal 25 mar 2021
1. Al fine di dotare il Patrimonio Destinato delle risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi disciplinati dal presente decreto, CDP S.p.A. è autorizzata a porre in essere con il Patrimonio Destinato operazioni di finanziamento, anche garantite dai titoli di Stato nella disponibilità del Patrimonio Destinato, anche ai sensi dell' del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, nonché operazioni di vendita, permuta o altre operazioni aventi ad oggetto detti titoli con terzi, ovvero in contropartita diretta con il Patrimonio Destinato. Al fine di perfezionare tali operazioni nonché per ottenere la libera, piena ed esclusiva titolarità dei titoli di Stato, CDP S.p.A. potrà desegregare i titoli di Stato nella disponibilità del Patrimonio Destinato trasferendo gli stessi al patrimonio di CDP S.p.A.
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