Titolo VI
Art. 37
Operazioni di provvista con terzi
In vigore dal 25 mar 2021
1. Il Patrimonio Destinato può raccogliere provvista attraverso l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito, in ottemperanza alle disposizioni di cui all', comma 7, del decreto-legge.
2. I titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere sottoscritti da investitori anche non qualificati nonché, avuto riguardo a quanto previsto dall', comma 18-ter, del decreto-legge, da OICR, fermo restando il rispetto di ogni applicabile disposizione normativa e regolamentare sia primaria sia secondaria, comunitaria e nazionale.
3. I titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 potranno essere ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati ovvero sistemi multilaterali di negoziazione.
4. Dell'emissione dei titoli e degli strumenti finanziari di cui al comma 1 è data preventiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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