Sez. V
Art. 17
Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa
In vigore dal 30 dic 2020
1. Salvo quanto previsto all', ciascun esponente di banche di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:
a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
b) n. 4 incarichi non esecutivi.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nella banca.
3. L'organo competente pronuncia la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l'esponente interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto al termine indicato all', comma 7.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2020-11-23;169#art-17