Sez. IV
Art. 14
Requisiti di indipendenza dei sindaci
In vigore dal 30 dic 2020
1. Non può assumere l'incarico di componente del collegio sindacale chi:
a) si trova in una delle situazioni indicate nell', comma 1, lettere b), g) e h);
b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;
2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell', comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c) del presente comma;
c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate.
2. È fatta salva la possibilità per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o più società dello stesso gruppo bancario.
3. Si applica l', commi 2 e 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2020-11-23;169#art-14