Sez. V

Art. 19

Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo

In vigore dal 30 dic 2020
1. L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, rispetto ai limiti indicati all' e determinati anche in base a quanto previsto dall', è consentita a condizione che non pregiudichi la possibilità per l'esponente di dedicare all'incarico presso la banca tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni. 2. Ai fini di cui al comma 1 l'organo competente prende in considerazione, tra l'altro: a) la circostanza che l'esponente ricopra nella banca un incarico esecutivo o sia un componente di comitati endoconsiliari; b) la dimensione, l'attività e la complessità della banca o di altra società commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo; c) la durata dell'incarico aggiuntivo; d) il livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi. 3. L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente articolo non è consentito all'esponente che: a) ricopre presso la banca il ruolo di amministratore delegato, direttore generale o presidente del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione o di altro comitato endoconsiliare; b) beneficia, per gli altri incarichi, dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall', comma 3. 4. L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente articolo non può beneficiare dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall', comma 3. 5. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall', comma 3.
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Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo (Art. 19 Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.) — Testo vigente | Portale Normativo