Sez. VII

Art. 21

Banche che adottano il sistema dualistico

In vigore dal 30 dic 2020
1. Almeno tre componenti del consiglio di sorveglianza possiedono sia i requisiti di professionalità previsti per i sindaci dall' sia quelli di indipendenza previsti dall'; se è costituito il «comitato per il controllo interno» ai sensi delle disposizioni in materia di governo societario attuative del testo unico bancario, il possesso di tali requisiti è verificato sui suoi componenti. 2. Gli altri componenti del consiglio di sorveglianza possiedono i requisiti di professionalità previsti all', comma 2, per gli esponenti con incarichi non esecutivi; non possono rivestire tale incarico il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del consiglio di gestione della banca, degli amministratori delle società da questa controllate e delle società sottoposte a comune controllo, nonché coloro che sono legati alla banca, o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. 3. I consiglieri, di sorveglianza o di gestione, qualificati come indipendenti ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari possiedono i requisiti di indipendenza previsti all'. 4. Il presidente del consiglio di sorveglianza possiede i requisiti di professionalità previsti all', comma 3, per il presidente del consiglio di amministrazione o quelli previsti all', comma 3, per il presidente del collegio sindacale. 5. Ai componenti del consiglio di gestione si applicano, coerentemente con la funzione svolta da ciascuno di essi, le disposizioni dell'. Al presidente del consiglio di gestione si applicano i requisiti di professionalità previsti all', comma 3. 6. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'.
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