Sez. V

Art. 18

Esenzioni e modalità di aggregazione degli incarichi

In vigore dal 30 dic 2020
1. I limiti al cumulo degli incarichi di cui all' non si applicano agli esponenti che ricoprono nella banca incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici. 2. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all', non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente: a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente; b) in qualità di professionista presso società tra professionisti; c) quale sindaco supplente. 3. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all', si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi: a) all'interno del medesimo gruppo; b) in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale; c) nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui la banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, , punto 36. 4. Qualora ricorrano contestualmente più di uno dei casi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. 5. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.
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Esenzioni e modalità di aggregazione degli incarichi (Art. 18 Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.) — Testo vigente | Portale Normativo