Sez. III

Art. 12

Valutazione dell'adeguata composizione collettiva degli organi

In vigore dal 30 dic 2020
1. Ciascun organo identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi indicati nell' e verifica successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina. 2. In caso di carenze, l'organo competente adotta misure necessarie a colmarle, tra le quali: a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi indicati nell'; b) definire e attuare idonei piani di formazione. 3. Se le misure di cui al comma 2 non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo formula all'assemblea (o ad altro organo cui competono le nomine degli esponenti) raccomandazioni per superare le carenze identificate.
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Valutazione dell'adeguata composizione collettiva degli organi (Art. 12 Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.) — Testo vigente | Portale Normativo