Capo III

Art. 12

Fruizione degli incentivi

In vigore dal 16 lug 2020
1. Nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'incentivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, l'incentivo è riconosciuto ai medesimi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione. 2. Il datore di lavoro invia segnalazione all'INPS ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, che a sua volta provvede all'inoltro al Commissario, dell'interruzione del rapporto di lavoro, qualora quest'ultima intervenga entro il termine di 36 mesi previsto dall', comma 1. La segnalazione, da effettuarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, ne specifica le motivazioni.
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Fruizione degli incentivi (Art. 12 Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.) — Testo vigente | Portale Normativo