Capo III

Art. 8

Criterio di riparto delle risorse

In vigore dal 16 lug 2020
1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi di cui in premessa, alle iniziative di orientamento e formazione sono destinate le risorse di seguito indicate, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome: a) anno 2020 euro 2.000.000; b) a decorrere dall' anno 2021 euro 1.000.000. 2. Il riparto delle risorse tra le Regioni e Province autonome è effettuato nel seguente modo: il primo anno, sulla base della popolazione residente; a partire dal secondo anno, sulla base del numero degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.
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