Capo III

Art. 13

Revoca degli incentivi

In vigore dal 16 lug 2020
1. Il licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell' della legge 15 luglio 1966, n. 604, del lavoratore assunto avvalendosi dell'incentivo effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione comporta la revoca dell'incentivo e il recupero delle somme corrispondenti del beneficio già fruito.
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Revoca degli incentivi (Art. 13 Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.) — Testo vigente | Portale Normativo