Capo IV

Art. 15

Ripartizione delle risorse

In vigore dal 16 lug 2020
1. Nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo dalle leggi di cui in premessa, per le finalità indicate nel presente Capo, sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
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