Capo III

Art. 14

Riassegnazione delle risorse

In vigore dal 16 lug 2020
1. Le risorse non impegnate per taluna delle finalità di cui agli sono destinate al soddisfacimento delle richieste formulate nell'ambito del medesimo Capo III. 2. Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono a loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del presente regolamento.
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Riassegnazione delle risorse (Art. 14 Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.) — Testo vigente | Portale Normativo