Capo II

Art. 7

Modalità di accesso ai benefici

In vigore dal 16 lug 2020
1. Con delibera annuale il Comitato, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti al numero di orfani, alle classi di età e alla condizione scolastica, nell'ambito delle risorse attribuite al Capo II, individua il numero delle borse di studio assegnabili ed il loro importo. 2. Gli interessati presentano istanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la quale la trasmette al Commissario. 3. Gli studenti degli istituti di grado primario e secondario producono certificato di frequenza degli studi. Di tale circostanza è resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Gli istanti universitari devono aver sostenuto almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario, con esito positivo. Di tale circostanza è resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 5. L'istanza di cui al comma 2 nonché la dichiarazione relativa alla frequenza degli studi di cui al comma 3 sono sottoscritte, in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice civile. Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione è orfano per crimini domestici ai sensi dell' del presente regolamento. 6. Sull'istanza di cui al comma 2 provvede il Commissario, previa delibera del Comitato.
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Modalità di accesso ai benefici (Art. 7 Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.) — Testo vigente | Portale Normativo