Capo II
Art. 4
Benefici
In vigore dal 16 lug 2020
1. A valere sulle risorse di cui all' è riconosciuto uno dei seguenti benefici:
a) borse di studio;
b) gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario.
2. I benefici di cui al comma 1 sono rivolti a studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
3. Le somme destinate alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono ripartite nella misura di due terzi per i benefici di cui alla lettera a) e un terzo per l'erogazione dei benefici di cui alla lettera b).
Storico versioni
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