Art. 6
Collegio dei Revisori dei conti
In vigore dal 1 mag 2020
1. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 109 del 2018, sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con designazione di un componente da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 si provvede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati dall'incarico. In caso di anticipata cessazione, la durata dell'incarico conferito al sostituto coincide con quella residua dell'incarico conferito al componente sostituito.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia, esercitando i doveri ed i poteri di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabili. In particolare:
a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti dell'Agenzia e dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto funzionamento;
c) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni;
d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
e) redige le relazioni di propria competenza;
f) può chiedere al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni sociali e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le eventuali irregolarità riscontrate;
g) svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile secondo le disposizioni di legge;
h) può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;
i) esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei conti e al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile;
l) esprime, su richiesta del Direttore, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Agenzia.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta a trimestre, ovvero anche su richiesta di uno dei componenti, con le modalità di cui all', comma 6, primo periodo.
5. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
6. Compatibilmente con le attività da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purchè collegati con le modalità di cui all', comma 7, del presente Statuto.
7. Le sedute del Collegio dei Revisori dei conti devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti.
Storico versioni
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