Art. 8
Personale
In vigore dal 1 mag 2020
1. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, e tutte le altre disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia è disciplinato da contratti collettivi e individuali, tenuto conto della specificità delle professionalità che possono essere utilizzate.
3. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di organico, può avvalersi di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, in applicazione degli istituti previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal CCNL Funzioni Centrali.
Storico versioni
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