Art. 9

Patrimonio ed entrate

In vigore dal 1 mag 2020
1. Fermo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attività istituzionali. 2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite dalle risorse di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.
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Patrimonio ed entrate (Art. 9 Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata "ANSFISA"».) — Testo vigente | Portale Normativo