Art. 10

Indirizzo e vigilanza

In vigore dal 1 mag 2020
1. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 109 del 2018 e fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 2019. In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 compete, altresì, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione dei piani pluriennali di investimento, nonché dei bilanci di previsione e dei rendiconti. 2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Agenzia trasmette periodicamente al Ministero vigilante i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti; sono, altresì, inviati dal Direttore dell'Agenzia al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze i piani pluriennali di investimento, nonché i bilanci di previsione e i rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori. 3. Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Direttore dell'Agenzia, ai sensi dell', comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli obiettivi attribuiti all'Agenzia, i risultati, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare al Ministero vigilante la conoscenza dei fatti gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse e quanto previsto. La convenzione ha durata triennale ed è aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno.
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Indirizzo e vigilanza (Art. 10 Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata "ANSFISA"».) — Testo vigente | Portale Normativo