Art. 4
Direttore
In vigore dal 1 mag 2020
1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante.
2. L'incarico di Direttore è conferito a un soggetto, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 109 del 2018, con le modalità di cui al medesimo articolo 12, comma 7, primo periodo. Il rapporto di lavoro del Direttore è disciplinato dal contratto individuale di lavoro, dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi all'Area I della dirigenza - Funzioni centrali e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'incarico ha la durata massima di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.
4. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'incarico di Direttore è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo e con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale.
Se dipendente di pubblica amministrazione, il Direttore è collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del mandato.
5. Il Direttore svolge compiti di direzione, gestione, coordinamento e controllo ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi e direttive del Ministro vigilante.
In particolare, il Direttore:
a) predispone e sottopone alla firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti lo schema di convenzione di cui all', comma 3;
b) adotta i programmi per dare attuazione agli obiettivi istituzionali e agli indirizzi del Ministro vigilante nonché alla convenzione di cui all', comma 3, stabilendo i conseguenti indirizzi generali, gestionali, tecnici ed amministrativi dell'Agenzia;
c) definisce l'articolazione delle strutture dell'Agenzia, tenuto conto di quanto previsto nel presente Statuto e dal regolamento di amministrazione, nonché dall'articolo 12, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 109 del 2018;
d) sentito il Comitato direttivo, conferisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni e delle previsioni della contrattazione collettiva, ai sensi dell', comma 10, del regolamento di amministrazione, gli incarichi ai dirigenti dell'Agenzia nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia stessa;
e) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina dei dirigenti generali, previsti dall'articolo 12, comma 13, del decreto-legge n. 109 del 2018;
f) individua le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
g) sovrintende alle attività di tutti gli uffici e unità operative, assicurandone il coordinamento;
h) convoca e presiede il Comitato direttivo;
i) sottopone all'esame del Comitato direttivo il bilancio di previsione e rendiconto, lo statuto, il regolamento di amministrazione e gli atti che regolano il funzionamento dell'Agenzia e l'organizzazione della stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie;
l) adotta, sentito il Comitato direttivo, gli atti regolamentari interni per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia stessa e nel rispetto del regolamento di amministrazione;
m) può attribuire, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, specifiche funzioni ai Dirigenti generali e specifici compiti, poteri e responsabilità ai dirigenti, previa valutazione da parte del Comitato direttivo;
n) nomina un vicedirettore che lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ai sensi del comma 8;
o) promuove e mantiene relazioni con i competenti organi dell'Unione europea per questioni attinenti allo svolgimento delle attività dell'Agenzia;
p) presta la necessaria collaborazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio del potere di vigilanza.
6. L'incarico di Direttore cessa nei seguenti casi:
a) decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto.
7. Qualora ricorrano presupposti per la revoca dell'incarico del Direttore, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Ministro comunica le cause e le motivazioni al Direttore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale provvedere a fornire eventuali controdeduzioni che, qualora presentate, sono valutate dal Ministro vigilante, ferma restando la possibilità di procedere comunque alla proposta di revoca dell'incarico; decorso questo termine senza che il Direttore abbia ottemperato, il Ministro propone la revoca dell'incarico del Direttore disposta, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica.
8. In caso di assenza dal servizio o in caso di impedimento temporaneo le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia sono esercitate dal vicedirettore nominato dal Direttore dell'Agenzia tra i dirigenti dell'Agenzia, titolari di incarico dirigenziale di livello generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il provvedimento di nomina è trasmesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2020-01-28;24#art-4