Art. 1
Natura giuridica e sede
In vigore dal 1 mag 2020
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante: «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell', commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante: «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, relativo al regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota DAGL n. 12567 del 9 dicembre 2019;
Adotta
il seguente statuto:
Natura giuridica e sede
1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito denominata «Agenzia», istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'attività dell'Agenzia si conforma ai principi di economicità, di efficienza, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, tenuto conto degli indirizzi di politica comunitaria e degli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi internazionali nelle materie di competenza.
3. L'Agenzia è regolata:
a) dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
b) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
c) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57;
d) dagli del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto non disciplinato dall'articolo 12, del citato decreto-legge n. 109 del 2018;
e) dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) dalle norme del presente Statuto;
g) dal regolamento di amministrazione previsto dall'articolo 12, comma 9, del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e dagli atti regolamentari emanati nell'esercizio della propria autonomia.
4. L'Agenzia ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali di cui una, con competenze riferite ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova.
5. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che li esercita secondo le modalità previste dal decreto-legge n. 109 del 2018, e al controllo della Corte dei conti che lo esercita nelle modalità previste dalla legge.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell', del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2020-01-28;24#art-1