Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 apr 2020
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti: a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro elastico di gomma, rinforzato da tele, reti metalliche o altri materiali, destinato a contenere fluidi in pressione ovvero camere d'aria; b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo; c) immesso sul mercato: il quantitativo di pneumatici introdotti sul territorio nazionale a mezzo di produzione o importazione, ai fini della vendita con qualunque modalità, compresa la comunicazione a distanza con modalità anche telematiche; d) mercato: il mercato, riferito al territorio nazionale, comprensivo del mercato del ricambio e del mercato di primo equipaggiamento; e) mercato del ricambio: mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati o ricostruiti diversi da quelli di cui alla lettera f), destinati all'installazione sui veicoli; f) mercato di primo equipaggiamento: mercato in cui vengono ceduti ai costruttori di veicoli gli pneumatici destinati all'installazione su veicoli nuovi o montati su veicoli importati; g) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita; h) produttore o importatore neo operante: il produttore o importatore degli pneumatici che inizia l'attività nell'anno solare in cui il contributo ambientale viene determinato e applicato per la prima volta; i) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, genera PFU; l) veicoli: mezzi, sia con motore che senza, che necessitano degli pneumatici per muoversi o controllare il movimento, anche operanti sul suolo privato; m) rappresentante autorizzato: la persona fisica, domiciliata nel territorio nazionale, o la persona giuridica, stabilita sul territorio nazionale, alla quale il produttore o l'importatore di pneumatici, anche neo operante, non avente sede legale in Italia conferisce mandato con rappresentanza per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2019-11-19;182#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo