Capo II

Art. 5

Sistemi individuali di gestione

In vigore dal 23 apr 2020
1. I produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere all'obbligo di cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale, provvedono a comunicare tale scelta di gestione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato II, da inserire nel registro di cui all'. 2. I produttori o gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici almeno pari a 200 tonnellate annue sono tenuti ad adempiere all'obbligo di gestione degli PFU di cui al comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all'Allegato V. 3. I produttori o gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici inferiori a quelli di cui al comma 2 dimostrano, con idonea documentazione, che il sistema individuale di gestione è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché che il sistema medesimo è effettivamente e autonomamente funzionante ed è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente decreto. 4. I produttori e gli importatori di cui al comma 2 allegano alla comunicazione di cui al comma 1 un progetto descrittivo idoneo a dimostrare che il sistema è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e che lo stesso è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale. Il progetto deve contenere gli elementi di cui all'Allegato VI. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attività indicate nel progetto. 5. I produttori e gli importatori di cui al comma 2 dichiarano entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di cui all'Allegato VII, da inserire nel Registro di cui all', le quantità degli PFU raccolte dai punti di generazione nell'anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato V, nonché la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo di raccolta. 6. L'attività di gestione in forma individuale può essere iniziata dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, intima di conformare il proprio sistema entro un termine non inferiore a trenta giorni. La mancata ottemperanza all'intimazione di cui al precedente periodo impedisce la prosecuzione dell'attività da parte dell'istante, fermo restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152. 7. La mancata ottemperanza alle richieste di cui al comma 6 costituisce violazione dell'obbligo di gestione degli PFU anche ai sensi del comma 4 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 8. Gli avanzi di gestione, anche se diversamente denominati, derivanti dal contributo ambientale devono essere utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2019-11-19;182#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sistemi individuali di gestione (Art. 5 Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo