Capo II

Art. 4

Forme associate di gestione

In vigore dal 23 apr 2020
1. I produttori e gli importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono uno o più consorzi o società consortili (di seguito: forme associate di gestione), che devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o vi aderiscono. In caso di adesione ad una forma associata di gestione già esistente il singolo produttore o importatore deve darne comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato II, da inserire nel registro di cui all'. 2. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 sono tenute ad adempiere all'obbligo di gestione degli PFU di cui al comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all'Allegato V. 3. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato con scopo mutualistico e adeguano il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto. 4. Alle forme associate di gestione di cui al comma 1 possono partecipare esclusivamente i produttori e gli importatori di pneumatici soggetti all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o i loro rappresentanti autorizzati ai sensi dell', comma 1, lettera m). 5. Entro trenta giorni dalla costituzione, il legale rappresentante della forma associata di gestione di cui al comma 1 ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo al medesimo un elenco dei consorziati e trasmette contestualmente l'atto costitutivo e lo statuto. Ogni variazione della compagine sociale e dei relativi quantitativi degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio, deve essere comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Alla comunicazione di cui al comma 5 è allegato un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed è effettivamente in grado di adempiere all'obbligo di assicurare la gestione su tutto il territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo i parametri di cui all'Allegato V; il progetto deve contenere gli elementi di cui all'Allegato VI. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attività indicate nel progetto. 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva, con proprio decreto, il progetto di cui al comma 6, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto inviati ai sensi del comma 5. L'approvazione del progetto, dell'atto costitutivo e dello statuto costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività di gestione da parte della forma associata di gestione istante, fermo restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per i singoli produttori ed importatori di pneumatici. 8. Ogni variazione dello statuto o dei contenuti del progetto di cui al comma 6 è comunicata, entro trenta giorni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione fermo restando che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attività indicate nel progetto. 9. A seguito della comunicazione di cui al comma 8, ove emerga la non conformità delle variazioni effettuate al progetto approvato ed ai requisiti di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intima al legale rappresentante della forma associata di gestione di conformare entro trenta giorni il sistema di gestione ai predetti requisiti e alle indicazioni dal medesimo fornite. La mancata ottemperanza all'intimazione di cui al precedente periodo impedisce la prosecuzione dell'attività da parte della forma associata di gestione, fermo restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per i singoli produttori ed importatori di pneumatici. 10. Le forme associate di gestione provvedono ad ogni attività di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto nonché agli altri adempimenti previsti dall', commi 8, 9 e 10 mediante inserimento nel registro di cui all'. Entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di cui all'Allegato VII, da inserire nel registro di cui all', dichiarano le quantità degli PFU raccolte dai punti di generazione nell'anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato V nonché la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo di raccolta. 11. I produttori e gli importatori aderenti comunicano alle rispettive forme associate di gestione i dati di cui all', comma 8, trasferiscono il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza mensile, ed effettuano l'eventuale conguaglio entro il 31 maggio di ogni anno. L'avvenuto trasferimento alla forma associata di gestione di detto contributo costituisce, per il produttore e per l'importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico ed è comunicato mediante inserimento nel registro di cui all', senza dilazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati. 12. È fatto divieto di distribuire ai consorziati avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, anche se diversamente denominati in ragione della forma giuridica collettiva scelta. Gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale sono utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato. 13. Le forme associate di gestione si dotano di un sito internet nel quale devono essere reperibili lo statuto ed i principali dati ed informazioni oggetto di rendicontazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali la relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati di cui all', comma 11, le attività e le finalità dei progetti di ricerca e sviluppo e i relativi esiti, nonché le informazioni relative al valore del contributo applicato per le diverse tipologie degli pneumatici immesse sul mercato, all'organigramma con la definizione di ruoli e responsabilità. Sono altresì indicati gli eventuali sistemi di certificazione ambientale e di qualità adottati.
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Forme associate di gestione (Art. 4 Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo