Capo II
Art. 7
Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici
In vigore dal 23 apr 2020
Registro nazionale di produttori
e importatori di pneumatici
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione di PFU ai sensi dell', comma 1, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che detta anche le modalità operative dello stesso.
2. I produttori e gli importatori che esercitano l'attività di gestione ai sensi dell', si iscrivono al registro di cui al comma 1 mediante la comunicazione di cui all', comma 1, da inserire nel Registro.
3. All'iscrizione delle forme associate di gestione nel registro di cui al comma 1 provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito dell'approvazione di cui all', comma 7.
4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i soggetti obbligati di cui al comma 1 possono richiedere che alcune informazioni fornite non siano rese pubbliche. In ogni caso, sono resi pubblici i dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale, nonché i dati relativi alla ragione sociale, al codice fiscale, alla partita IVA, alla forma di gestione prescelta e all'entità del contributo individuata per ciascuna tipologia di cui all'Allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2019-11-19;182#art-7