Capo I

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni

In vigore dal 23 apr 2020
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1»; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante norme per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 «Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2011; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 gennaio 2012 recante «Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 marzo 2018; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 maggio 2018 e del 7 marzo 2019; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. 11876 del 17 maggio 2019, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008; Adotta il seguente regolamento: Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente decreto disciplina i tempi e le modalità attuative dell'obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. 2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano ai produttori e agli importatori che immettono pneumatici nel mercato del ricambio, come definito all', comma 1, lettera e). Le disposizioni di cui al Capo III si applicano agli pneumatici montati su veicoli ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto: a) gli pneumatici per bicicletta; b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma; c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2019-11-19;182#art-1

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