Capo I
Art. 2
2 / 10Definizioni
In vigore dal 23 apr 2020
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro elastico di gomma, rinforzato da tele, reti metalliche o altri materiali, destinato a contenere fluidi in pressione ovvero camere d'aria;
b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;
c) immesso sul mercato: il quantitativo di pneumatici introdotti sul territorio nazionale a mezzo di produzione o importazione, ai fini della vendita con qualunque modalità, compresa la comunicazione a distanza con modalità anche telematiche;
d) mercato: il mercato, riferito al territorio nazionale, comprensivo del mercato del ricambio e del mercato di primo equipaggiamento;
e) mercato del ricambio: mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati o ricostruiti diversi da quelli di cui alla lettera f), destinati all'installazione sui veicoli;
f) mercato di primo equipaggiamento: mercato in cui vengono ceduti ai costruttori di veicoli gli pneumatici destinati all'installazione su veicoli nuovi o montati su veicoli importati;
g) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita;
h) produttore o importatore neo operante: il produttore o importatore degli pneumatici che inizia l'attività nell'anno solare in cui il contributo ambientale viene determinato e applicato per la prima volta;
i) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, genera PFU;
l) veicoli: mezzi, sia con motore che senza, che necessitano degli pneumatici per muoversi o controllare il movimento, anche operanti sul suolo privato;
m) rappresentante autorizzato: la persona fisica, domiciliata nel territorio nazionale, o la persona giuridica, stabilita sul territorio nazionale, alla quale il produttore o l'importatore di pneumatici, anche neo operante, non avente sede legale in Italia conferisce mandato con rappresentanza per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2019-11-19;182#art-2