Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 8 feb 2020
1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 settembre 2019 Il Ministro della giustizia Bonafede Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2020 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 82
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 8 Regolamento recante la disciplina delle modalita' di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volonta' nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall'articolo 12, comma 7, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo