Art. 6
Regole tecniche
In vigore dal 8 feb 2020
1. I documenti informatici e quelli su supporto cartaceo contenenti le richieste di iscrizione devono essere trasmessi e conservati con modalità, conformi alle idonee misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che assicurino la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati e il rispetto dei principi di segretezza dettati dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, con le garanzie necessarie ad impedire la conoscenza dei dati da parte di soggetti diversi da quelli che ne hanno diritto.
2. Con provvedimento del direttore generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, acquisito il parere dell'AgID e del Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole tecniche previste dall'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, sono fissate:
a) le modalità tecnico-operative per la redazione, sottoscrizione, trasmissione e conservazione delle richieste di iscrizione, delle comunicazioni di cui all', comma 4, delle comunicazioni che gli archivi notarili devono effettuare all'Ufficio centrale degli archivi notarili in merito ai versamenti eseguiti dai notai, per la gestione e conservazione dei dati e per assicurare la loro segretezza;
b) i requisiti di legittimazione e le credenziali di autenticazione con le quali il personale degli archivi notarili può consultare in via telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti;
c) le modalità informatiche e telematiche di consultazione dei dati dell'indice previsto dal terzo comma dell'articolo 154 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
d) la data a decorrere dalla quale la richiesta d'iscrizione può essere eseguita per via telematica;
e) la data a decorrere dalla quale le nuove modalità di cui alla lettera b) sono operative.
Storico versioni
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