Art. 4
Imposta di bollo sui documenti informatici contenenti le richieste di iscrizione
In vigore dal 8 feb 2020
Imposta di bollo sui documenti informatici
contenenti le richieste di iscrizione
1. La richiesta di iscrizione trasmessa in via telematica è soggetta alla stessa imposta di bollo dovuta per l'iscrizione effettuata con la scheda di cui all' della legge 25 maggio 1981, n. 307, nella misura pari a tre volte l'imposta fissa dovuta in base all' - Parte I della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. L'imposta di bollo è dovuta una sola volta nel caso in cui l'iscrizione di cui al comma 1 venga ripetuta, in via telematica o su supporto cartaceo, salve le ipotesi in cui la ripetizione della richiesta avvenga per effetto di irricevibilità.
3. L'imposta di bollo di cui al comma 1 è assolta con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
4. L'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale può essere effettuato dal notaio, oppure, in alternativa, dall'archivio notarile competente mediante l'utilizzo di somme preventivamente versate dal notaio all'archivio notarile stesso. Qualora le somme versate dal notaio non siano sufficienti al pagamento dell'imposta di bollo relativa alla richiesta di iscrizione, l'archivio notarile effettua la comunicazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, inviando copia della richiesta di iscrizione e omettendo gli estremi identificativi del testatore nel caso in cui la richiesta riguardi un testamento inedito. Il notaio può richiedere all'archivio notarile competente la restituzione delle somme versate non utilizzate. In nessun caso al notaio sono riconosciuti interessi per le somme versate.
5. Gli archivi notarili comunicano in via telematica al registro generale dei testamenti l'importo riscosso di cui al comma 4 e gli estremi della quietanza rilasciata.
Storico versioni
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