Art. 5

Controlli delle richieste di iscrizione dei notai

In vigore dal 8 feb 2020
1. L'archivio notarile ha accesso alle iscrizioni relative a tutti gli atti del distretto notarile di competenza. Con il provvedimento di cui all', comma 2 sono fissate le modalità con le quali gli archivi notarili possono consultare in via telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti. 2. Il capo dell'archivio notarile effettua i controlli previsti dall'articolo 14 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, sulle richieste d'iscrizione trasmesse in via telematica dai notai del distretto di competenza, riscontrando la esatta corrispondenza dei dati in esse contenuti, resi consultabili in via telematica, con quelli riportati nei documenti indicati nelle predette disposizioni.
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Controlli delle richieste di iscrizione dei notai (Art. 5 Regolamento recante la disciplina delle modalita' di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volonta' nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall'articolo 12, comma 7, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo