Art. 7

Orario di disponibilità del servizio

In vigore dal 8 feb 2020
1. Il registro generale dei testamenti garantisce la disponibilità dei servizi informatici, salvo cause di forza maggiore o caso fortuito, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore otto alle ore diciotto, e dalle ore otto alle ore tredici dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre. 2. Il registro generale può in ogni caso sospendere il servizio in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso. 3. In caso di sospensione superiore a quattro ore, il registro generale provvede a darne notizia ai notai e ai capi degli archivi notarili con idonee forme di pubblicità informatiche, determinate con il provvedimento di cui all', comma 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2019-09-20;170#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Orario di disponibilità del servizio (Art. 7 Regolamento recante la disciplina delle modalita' di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volonta' nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall'articolo 12, comma 7, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo