Art. 7
Orario di disponibilità del servizio
In vigore dal 8 feb 2020
1. Il registro generale dei testamenti garantisce la disponibilità dei servizi informatici, salvo cause di forza maggiore o caso fortuito, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore otto alle ore diciotto, e dalle ore otto alle ore tredici dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.
2. Il registro generale può in ogni caso sospendere il servizio in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso.
3. In caso di sospensione superiore a quattro ore, il registro generale provvede a darne notizia ai notai e ai capi degli archivi notarili con idonee forme di pubblicità informatiche, determinate con il provvedimento di cui all', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2019-09-20;170#art-7