Art. 2

Modalità tecniche della trasmissione telematica

In vigore dal 8 feb 2020
1. La richiesta di iscrizione è redatta in originale tramite l'utilizzo di appositi strumenti software in conformità a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale. Il documento informatico che contiene la richiesta è sottoscritto personalmente dal capo dell'archivio notarile mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e, dai notai, mediante firma digitale rilasciata a norma dell'articolo 23-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 2. La richiesta di iscrizione deve essere trasmessa in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, in conformità alle disposizioni di cui agli , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche. Il messaggio deve essere trasmesso dall'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16, commi 7 e 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Non possono essere trasmesse più richieste di iscrizioni con un unico messaggio di posta elettronica. 3. Il notaio e il capo dell'archivio notarile, ai quali non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro ore dall'invio, devono trasmettere nuovamente la richiesta di iscrizione in via telematica ovvero su supporto cartaceo, con le modalità e nei termini previsti dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, per quelle trasmesse su supporto cartaceo. 4. Il registro generale dei testamenti comunica al richiedente, con messaggio di posta elettronica certificata, il numero e la data di registrazione della richiesta di iscrizione e il numero di repertorio dell'atto a cui si riferisce la richiesta o il motivo che la rende irricevibile. Il documento informatico contenente la comunicazione di irricevibilità della richiesta è sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata. Qualora non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro ore dall'invio, il registro generale dei testamenti deve trasmettere nuovamente le predette comunicazioni in via telematica ovvero su supporto cartaceo. 5. Sono da considerare irricevibili e si considerano non trasmesse le richieste di iscrizione non registrate esclusivamente per uno dei seguenti motivi: a) richiesta non trasmessa con messaggio di posta elettronica certificata, in conformità a quanto previsto dal comma 2; b) richiesta di iscrizione non elaborabile perché il documento informatico è difforme dalle specifiche tecniche disposte con il provvedimento di cui all', comma 2; c) richiesta di iscrizione non sottoscritta con le modalità previste dal comma 1 ovvero sottoscritta con firma basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso; d) richiesta di iscrizione sottoscritta da soggetto non legittimato a trasmettere la richiesta di iscrizione. 6. Il presidente del consiglio notarile comunica all'archivio notarile distrettuale: a) l'iscrizione a ruolo del notaio; b) la sospensione, l'interdizione temporanea, l'interdizione dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione del notaio dall'esercizio ai sensi della legge penale e la revoca o cessazione dei provvedimenti medesimi; c) la cessazione definitiva dall'esercizio del notaio ovvero il trasferimento ad altro distretto; d) la nomina del notaio depositario, la consegna e la restituzione degli atti, previsti dall'articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; e) la nomina del notaio delegato o del coadiutore, previsti dagli articoli 44 e 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e la revoca dei predetti provvedimenti. 7. Le comunicazioni di cui al comma 6 sono eseguite immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla data del provvedimento del presidente del consiglio notarile o del consiglio notarile, dell'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari, della consegna degli atti o della loro restituzione, della ricezione da parte del consiglio notarile del provvedimento emesso da altra autorità. 8. Le comunicazioni di cui al comma 6 devono essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro ore dall'invio, la comunicazione deve essere trasmessa nuovamente in via telematica ovvero su supporto cartaceo.
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