Art. 8 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 8

8 / 8

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 8 feb 2020
1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 settembre 2019 Il Ministro della giustizia Bonafede Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2020 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 82
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2019-09-20;170#art-8