Art. 5
Flussi informativi
In vigore dal 14 nov 2019
1. I dati contenuti nel SIT sono costituiti da informazioni analitiche relative alle attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule raccolte a livello regionale e locale dalle strutture della Rete nazionale trapianti per gli ambiti di rispettiva competenza.
2. I flussi informativi presenti nel SIT contengono informazioni relative ai seguenti ambiti:
a) processo di donazione di organi, tessuti, cellule e cellule staminali emopoietiche;
b) iscrizione in lista di attesa per trapianto di organi;
c) allocazione organi sui protocolli nazionali;
d) trapianto di organi da donatore cadavere;
e) distribuzione e trapianto di tessuti, cellule e cellule staminali emopoietiche;
f) qualità dei trapianti e post trapianto di organi, tessuti, cellule e cellule staminali emopoietiche;
g) dichiarazioni di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti successivamente alla morte;
h) donazione e trapianto di organi da donatore vivente;
i) scambio di organi con i paesi dell'Unione europea e Paesi terzi;
l) eventi e reazioni avversi gravi inerenti alle fasi del processo che va dalla donazione al trapianto di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche;
m) decessi con potenzialità di donazione di organi avvenuti nelle strutture sanitarie;
n) processo di donazione per tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
3. Le strutture che compongono la Rete nazionale trapianti, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento di cellule riproduttive e i comuni e le associazioni di donatori, limitatamente alle dichiarazioni di volontà, trasmettono al SIT, per i rispettivi ambiti di competenza e secondo le modalità descritte nei disciplinari tecnici I e II, allegati al presente regolamento, le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
4. La trasmissione telematica dei dati, secondo le procedure descritte nei disciplinari tecnici I e II, allegati al presente regolamento, avviene in conformità alle regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (SPC) di cui agli articoli 73 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Ai fini della cooperazione applicativa, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute garantiscono la conformità delle infrastrutture tecnologiche alle regole dettate dal SPC.
6. All'adeguamento dei sistemi informativi per l'attuazione di quanto previsto all'allegato II si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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