Art. 4

Funzioni del RND PMA

In vigore dal 14 nov 2019
1. Il SIT, al fine di rendere operativo il RND PMA, realizza le attività informatizzate necessarie a garantire la registrazione dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, il conteggio dei nati generati da un medesimo donatore, nonché la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi, secondo le caratteristiche tecniche e le modalità definite nel disciplinare tecnico di cui all'allegato II. 2. Il RND PMA assolve alle seguenti funzioni: a) attribuisce il numero identificativo nazionale del donatore mediante registrazione centralizzata dei dati anagrafici dei soggetti ammessi alla donazione e la sequenza d'identificazione della donazione; b) assicura, ai fini della qualità e della sicurezza, la tracciabilità dei percorsi di donazioni eterologhe di gameti fino all'utilizzo e viceversa e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e reazioni avversi gravi; c) esegue il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore per garantire il blocco delle donazioni al realizzarsi di limiti massimi, ove previsti dalla disciplina vigente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2019-08-20;130#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo