Art. 9
Registro dei donatori viventi di organi
In vigore dal 14 nov 2019
1. Il registro dei donatori viventi di organi di cui all', comma 2, lettera e), è istituito nell'ambito del SIT ai fini della protezione dei donatori viventi nonché della qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto.
2. Il registro raccoglie i dati personali e sanitari concernenti la donazione, il trapianto e il post trapianto del donatore e del ricevente per le finalità di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera t), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalità di cui all'allegato I. A tal fine, sono eseguibili le operazioni di cui all', paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 2016/679, fatta eccezione per il raffronto, l'interconnessione e la diffusione dei dati secondo le modalità descritte nel medesimo allegato.
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