Art. 8
Cumulo delle agevolazioni
In vigore dal 6 dic 2017
Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo di de minimis, nei limiti dei massimali previsti dai Regolamenti de minimis. Il Soggetto gestore provvede agli adempimenti relativi agli obblighi di interrogazione e di alimentazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui alla legge 29 luglio 2015, n. 115 e del decreto interministeriale 31 maggio 2017, fermo restando l'obbligo dei soggetti proponenti, fino alla data di cui all', comma 6, del predetto decreto interministeriale, di dichiarare, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, gli aiuti eventualmente già percepiti nell'esercizio finanziario in corso alla data della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:coesione.mezzogiorno.ministero.territoriale:decreto:2017-11-09;174#art-8