Art. 14

Vigilanza, controlli e ispezioni

In vigore dal 6 dic 2017
1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore, può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati. 2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
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Vigilanza, controlli e ispezioni (Art. 14 Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.) — Testo vigente | Portale Normativo