Art. 11
Erogazione delle agevolazioni
In vigore dal 6 dic 2017
1. L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene su richiesta del soggetto beneficiario firmata digitalmente dal legale rappresentante, mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a due. Le richieste dovranno essere inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi pubblicati con il provvedimento di cui all', comma 2; tali schemi sono, inoltre, resi disponibili dal Soggetto gestore, in un'apposita sezione del suo sito. Il mancato utilizzo dei predetti schemi nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.
2. La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto può avvenire soltanto successivamente all'avvenuta erogazione del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice. La richiesta, inoltre, deve riguardare almeno il cinquanta per cento del programma di spesa, ed avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l'unità produttiva.
3. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione di cui al comma 2 la documentazione attestante almeno:
a) la disponibilità dei locali idonei all'attività;
b) l'avanzamento contabile del programma d'investimento;
c) la dichiarazione, mediante autodichiarazione, dell'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa medesima;
d) l'avvenuta erogazione del finanziamento bancario.
4. Successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al comma 3, il Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione al soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata.
5. La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell'agevolazione.
6. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo, oltre alla documentazione richiamata al comma 3, la documentazione attestante la prova dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa nonché l'autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività. Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori.
7. L'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto è in ogni caso subordinata all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al comma precedente e del sopralluogo di verifica degli investimenti realizzati e delle spese sostenute di cui al programma di spesa.
8. Successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al comma 6 e del sopralluogo di cui al comma 7, il Soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa presentata.
9. L'erogazione del contributo in conto interessi avverrà in corrispondenza della scadenza delle singole rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento bancario concesso dalla banca finanziatrice al soggetto beneficiario. Il Soggetto gestore, verificate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione del contributo in conto interessi maturato, nei trenta giorni precedenti la scadenza della singola rata. L'importo è erogato alla banca finanziatrice, sulla base di apposito mandato irrevocabile all'incasso conferito dal soggetto beneficiario, le cui modalità operative saranno definite nella Convenzione di cui all', comma 14, del decreto-legge n. 91/2017.
10. Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, il Soggetto gestore può richiederli via PEC al soggetto beneficiario, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni. In tal caso i termini per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.
11. In caso di parziale realizzazione del programma di spesa, la quota di agevolazioni è commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed è subordinata alla verifica da parte del Soggetto gestore dell'organicità e della funzionalità dell'intervento realizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:coesione.mezzogiorno.ministero.territoriale:decreto:2017-11-09;174#art-11